Centro Anomalie Bancarie

Centro Anomalie Bancarie Siamo un primario Studio Tecnico Peritale (www.centroanomaliebancarie.it) specializzato nella rilevazione di Anatocismo e Usura bancaria

CENTRO ANOMALIE BANCARIE è il primo ed unico SISTEMA di Supporto Tecnico e Giuridico ai Professionisti delle Controversie in materia di Usura bancaria



Operiamo principalmente nel settore del BUSINESS TO BUSINESS e quindi:

NON abbiamo una rete commerciale che promuove i nostri servizi all’utente finale

NON abbiamo una rete di avvocati affiliati che presta servizio all’utente finale



SERVIZ

I

I nostri servizi sono rappresentati da:

Divisione Tecnica

Perizie Econometriche

ConsulenzaTecnica di Parte

Divisione Giuridica

Corso di Specializzazione per Avvocati

Servizio di Consulenza Giuridica prestato dai migliori Avvocati Specializzati in materia

Servizio di Aggiornamento sulle Sentenze più recenti grazie alla nostra BANCA DATI GRATUITA



I NOSTRI CLIENTI

SOCIETA’ DI SERVIZI,
le quali ci commissionano la redazione di Perizie econometriche e l’incarico di Consulenze Tecniche di Parte (CLICCA QUI per saperne di più), oltre a Formare la propria rete di Avvocati (nel senso di incentivarli allo studio, al perfezionamento e all’approfondimento della materia bancaria) con il nostro Corso di Specializzazione per Avvocati

AVVOCATI,
che intendono specializzarsi nel contenzioso bancario, i quali:

partecipano ai Seminari gratuiti che portiamo in tutta Italia

partecipano al Corso di Specializzazione per padroneggiare al meglio la materia

sfruttano il servizio di Consulenza Giuridica fornito dall’Avv. Francesco Roli, docente dei Seminari e del Corso di Specializzazione per Avvocati

usufruiscono del servizio di Aggiornamento sulle Sentenze più recenti grazie alla nostra BANCA DATI GRATUITA

ci commissionano la redazione Perizie e Consulenze Tecniche di Parte per avere un supporto tecnico professionale nella fase stragiudiziale o giudiziale delle controversie

Il SISTEMA CAB conduce l’AVVOCATO all’Eccellenza tramite una Formazione Giuridica Specializzata (Corso di Specializzazione) unita ai servizi di Consulenza Legale e Assistenza Tecnica Professionale (Perizie econometriche e Consulenza Tecnica di Parte). UN PO’ DELLA NOSTRA STORIA…

Centro Anomalie Bancarie nasce come Centro Tecnico Peritale per la redazione e l’elaborazione di Perizie econometriche su affidamenti bancari, mutui, finanziamenti, leasing, derivati e swap. Abbiamo a disposizione numerosi tecnici che ci permettono di gestire grossi quantitativi di pratiche in grande velocità. Ciascun Tecnico, prima di essere autorizzato ad operare, attraversa un periodo di formazione tecnica di 4-5 mesi. Molti di loro sono anche Consulenti Tecnici di parte e viaggiano in tutta Italia per assistere le operazioni peritali con il CTU. Perché la Formazione Giuridica? La imprescindibile necessità di integrare continuamente gli elaborati peritali con le più recenti Sentenze in materia, raccolte nella nostra Banca Dati gratuita, e di aggiornare i nostri tecnici sugli orientamenti giurisprudenziali riguardanti le modalità di calcolo da utilizzare nella redazione delle perizie, ci ha spinto a creare a un SISTEMA di Supporto Tecnico e Giuridico ai Professionisti delle Controversie in materia di Usura bancaria, fatto di formazione giuridica specializzata e di assistenza tecnica professionale.

⚖️ Tribunale di Napoli Nord, 25 maggio 2026, Est. Magliulo🏦 Contratti bancari – Centrale Rischi – segnalazione sofferenz...
29/05/2026

⚖️ Tribunale di Napoli Nord, 25 maggio 2026, Est. Magliulo

🏦 Contratti bancari – Centrale Rischi – segnalazione sofferenza – onere prova ricorrente – diligente istruttoria – cancellazione nominativo

📜 “Merita accoglimento invece il ricorso nella parte in cui la banca è stata accusata di non avere condotto una diligente istruttoria sul merito creditizio della società e sulla sua affidabilità finanziaria…La circolare non impone all’intermediario un’automatica segnalazione a sofferenza del debitore inadempiente, per il solo fatto che il debito sia stato pagato in ritardo o non sia stato pagato affatto, ma anzi consente una valutazione complessa ed entro certi limiti anche discrezionale avente ad oggetto la globale affidabilità finanziaria del debitore insolvente (così Cassazione civile, 26/10/2020, n. 23453). La segnalazione presuppone cioè che il soggetto versi in uno stato di persistente instabilità patrimoniale e finanziaria, tale da intralciare il recupero del credito, e non può comunque dirsi lecita quando il debitore abbia allegato una adeguata giustificazione all’inadempimento o abbia contestato il credito in maniera non manifestamente infondata (di recente Cassazione civile, 09/02/2021, n.3130).

(…)

📜 in giurisprudenza è stato ritenuto che il pregiudizio economico subito dall’imprenditore individuale o dalla società che siano stati segnalati presso i sistemi di informazione creditizia possa essere valutato con minor rigore: in queste circostanze, infatti, l’impossibilità di ottenere linee di credito o di vedere revocate quelle esistenti costituisce una naturale conseguenza della iscrizione, che pone l’imprenditore sul mercato in situazione di netto svantaggio rispetto ai concorrenti (cfr. ex multis Tribunale Napoli, 01/12/2017). Tale interpretazione allevia di conseguenza l’onere della prova gravante sul ricorrente, il quale in linea di principio potrebbe limitarsi ad allegare la qualità di imprenditore commerciale del soggetto segnalato presso le banche dati e ad esporre il danno incombente sullo stesso.”

⚖️ Il Tribunale ribadisce che la segnalazione a sofferenza non può essere automatica e richiede una valutazione concreta della complessiva affidabilità finanziaria del debitore; per l’imprenditore, inoltre, il danno da segnalazione può essere provato con criteri meno rigorosi.



Tribunale di Napoli Nord, 25 maggio 2026, Est. Magliulo Contratti bancari – Centrale Rischi – segnalazione sofferenza – onere prova ricorrente – diligente istruttoria – cancellazione nominativo "Merita accoglimento invece il ricorso nella parte in cui la banca è stata accusata di non aver...

📚 È uscito il numero 105 di maggio 2026 della nostra rivista giuridica mensile  .All’interno è possibile trovare i segue...
29/05/2026

📚 È uscito il numero 105 di maggio 2026 della nostra rivista giuridica mensile .

All’interno è possibile trovare i seguenti contenuti:

🏦 commento giuridico alla recentissima ordinanza della Cassazione n. 11810/2026 del 29 aprile 2026 in tema di trasparenza bancaria e obbligatorietà del piano di ammortamento nel contratto di leasing finanziario, a cura dell’Avv. Maria Laura Ficola;

📑 osservatorio mensile delle più recenti sentenze e ordinanze pubblicate, a cura dell’Avv. Maria Teresa De Luca;

🧾 approfondimento giuridico relativo alle problematiche connesse alla omessa o carente valutazione del merito creditizio e riflessi sul finanziamento alla luce della sentenza n. 437/2026 del Tribunale di Milano, a cura del Prof. Avv. Massimo Lembo;

➗ approfondimento di matematica finanziaria inerente antefatti, fatti e misfatti due anni dopo la pubblicazione della Sentenza della Corte di Cassazione S.S. n. 15130/2024, a cura del team del Prof. Antonio Annibali;

📘 caso pratico in tema di validità del titolo esecutivo in caso di rinegoziazione di un mutuo fondiario che modifica il piano di ammortamento con un tasso diverso e allunga il tempo della restituzione delle somme mutuate, a cura dell’Avv. Andrea Vettore.



Clicca sul link di seguito per acquistare la rivista n° 105 di Maggio 2026:
https://centroanomaliebancarie.eu/shop/prodotto/le-controversie-bancarie-numero-105/

⚖️ Cassazione Civile, 8 maggio 2026, n. 13328, Pres. Scoditti, Rel. Vitrò, ordinanza🏦 Cessione del quinto – estinzione a...
28/05/2026

⚖️ Cassazione Civile, 8 maggio 2026, n. 13328, Pres. Scoditti, Rel. Vitrò, ordinanza

🏦 Cessione del quinto – estinzione anticipata finanziamento – applicazione principi Lexitor – rimborsabilità costi up-front – criterio più favorevole pro rata temporis

📜 “Venendo dunque al merito della questione, si osserva che il criterio pro rata temporis si atteggia come criterio più favorevole al cliente rispetto a quello che conseguirebbe all’applicazione del sistema della “curva degli interessi”: sebbene la CGUE con la pronuncia Lexitor non abbia espressamente indicato il criterio di calcolo del rimborso, quello del pro-rata temporis, essendo di più facile comprensione per il consumatore, risulta più aderente allo spirito della pronuncia stessa che è evidente sia a tutela del contraente più debole in un contratto stipulato tra un professionista ed un soggetto che agisce per fini estranei alla propria attività. (…) In caso di estinzione anticipata di un contratto di credito al consumo, il consumatore ha diritto alla restituzione pro-quota di tutti i costi sostenuti in sede di stipula, anche se questa è avvenuta prima del 25 luglio 2021, dovendosi interpretare anche l’originaria versione dell’art. 125-sexies TUB alla luce della pronuncia della CGUE dell’1 settembre 2019, causa C-383/18 (c.d. sentenza Lexitor), e dell’interpretazione che è stata data con la sentenza della Corte Costituzionale n. 263 del 22/12/2022, con conseguente assoggettamento a riduzione anche dei costi c.d. up front, inclusi i costi di intermediazione”.

⚖️ La Corte conferma una lettura pro-consumatore di Lexitor: in caso di estinzione anticipata, il rimborso va calcolato pro rata temporis e riguarda anche i costi up-front, compresi quelli di intermediazione.



Cassazione Civile, 8 maggio 2026, n. 13328, Pres. Scoditti, Rel. Vitrò (ordinanza) Cessione del quinto – estinzione anticipata finanziamento – applicazione principi Lexitor – rimborsabilità costi up-front – applicazione criterio più favorevole pro rata temporis "Venendo dunque al merito d...

⚖️ Cassazione Civile, 15 maggio 2026, n. 14463, Pres. Scoditti, Rel. Falabella, ordinanza🏦 Conto corrente – anatocismo –...
27/05/2026

⚖️ Cassazione Civile, 15 maggio 2026, n. 14463, Pres. Scoditti, Rel. Falabella, ordinanza

🏦 Conto corrente – anatocismo – mancanza contratto ante 2000 – onere prova correntista – ripetizione indebito – conto aperto

📜 “Sennonché, in tema di conto corrente bancario, il cliente che agisca per la ripetizione dell’indebito conseguente ad anatocismo, ove non vengano in questione le ipotesi di capitalizzazione specificamente contemplate dall’art. 1283 c.c., non è tenuto a dare dimostrazione delle condizioni pattuite con la banca con riguardo al periodo anteriore a quello di vigenza della delibera CICR 9 febbraio 2000 poiché, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, siffatte clausole sono disciplinate dalla normativa precedentemente in vigore, che non consente alcuna capitalizzazione, posto che le pattuizioni anatocistiche basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo, sono da considerare nulle per violazione del predetto art. 1283 c.c. (…) Secondo la giurisprudenza della S.C., infatti, in tema di operazioni bancarie regolate in conto corrente, l’azione di ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c. è ammissibile anche in costanza di rapporto (Cass. 24 aprile 2024, n. 11056; Cass. 15 febbraio 2024, n. 4214). Ovviamente la ripetizione che può ve**re qui in discorso è quella che concerne gli interessi anatocistici.”

⚖️ La Corte ribadisce che, per l’anatocismo anteriore al CICR 2000, il correntista non deve provare specifiche pattuizioni se la capitalizzazione è vietata dalla disciplina previgente; inoltre, la ripetizione è possibile anche a conto aperto.



Cassazione Civile, 15 maggio 2026, n. 14463, Pres. Scoditti, Rel. Falabella (ordinanza) Conto corrente – anatocismo – mancanza contratto ante 2000 – onere prova correntista – ripetizione indebito – conto aperto "Sennonché, in tema di conto corrente bancario, il cliente che agisca per la r...

⚖️ Tribunale di Bari, 31 marzo 2026, n. 2018, Est. Gambatesa🏦 Mutui e finanziamenti – ammortamento francese – regime com...
26/05/2026

⚖️ Tribunale di Bari, 31 marzo 2026, n. 2018, Est. Gambatesa

🏦 Mutui e finanziamenti – ammortamento francese – regime composto – mancata pattuizione – divergenza TAN e TAE – violazione art. 117 TUB – applicazione tasso sostitutivo BOT

📜 “Laddove, quindi, come nel caso di specie, emerga una divergenza tra il tasso nominale contrattuale (TAN) e il tasso effettivamente applicato (TAE), in assenza di esplicita previsione contrattuale del regime di capitalizzazione composta, si configura una violazione dell’art. 117 TUB, con conseguente applicazione del tasso sostitutivo previsto dal comma 7.”



Tribunale di Bari, 31 marzo 2026, n. 2018, Est. Gambatesa Mutui e finanziamenti – ammortamento francese – regime composto – mancata pattuizione – divergenza TAN e TAE – violazione art. 117 TUB – applicazione tasso sostitutivo bot "Laddove, quindi, come nel caso di specie, emerga una dive...

⚖️ Cassazione Civile, 6 maggio 2026, n. 13012, Pres. Di Marzio, Rel. Romano, ordinanza🏦 Contratti bancari – fideiussione...
26/05/2026

⚖️ Cassazione Civile, 6 maggio 2026, n. 13012, Pres. Di Marzio, Rel. Romano, ordinanza

🏦 Contratti bancari – fideiussione – deroga art. 1957 c.c. – istanza banca fuori tempo – nullità clausola

📜 “Ebbene, nel caso di specie, alla luce di tali principi, è evidente la nullità della clausola contrattuale derogatoria dell’art. 1957 c.c., con la conseguenza che l’istituto di credito avrebbe dovuto proporre le proprie istanze nei confronti dei fideiussori nel termine ivi previsto, come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata. Tanto basta, secondo la giurisprudenza di questa Corte, per disattendere i motivi di ricorso.”

⚖️ La Corte conferma che, caduta la deroga convenzionale, la banca deve rispettare il termine semestrale dell’art. 1957 c.c.; se agisce fuori termine, la garanzia non regge.



Cassazione Civile, 6 maggio 2026, n. 13012, Pres. Di Marzio, Rel. Romano (ordinanza) Contratti bancari – fideiussione – deroga art. 1957 c.c. – istanza banca fuori tempo – nullità clausola "Ebbene, nel caso di specie, alla luce di tali principi, è evidente la nullità della clausola contra...

⚖️ Tribunale di Palermo, 13 maggio 2026, n. 3220, Est. Leone🏦 Fideiussione – consumatore garante – deroga art. 1957 c.c....
22/05/2026

⚖️ Tribunale di Palermo, 13 maggio 2026, n. 3220, Est. Leone

🏦 Fideiussione – consumatore garante – deroga art. 1957 c.c. – clausola vessatoria nulla – liberazione fideiussore – opposizione tardiva – revoca decreto ingiuntivo

📜 “Pertanto, l’opponente deve necessariamente essere qualificata come consumatrice. Chiarito tale elemento, deve dichiararsi come vessatoria la clausola derogatoria contenuta alla lettera g) del contratto di fideiussione sottoscritto in data 04.02.1986, da cui ha avuto genesi il credito ingiunto (…) per contrasto con la disciplina del Codice del Consumo (…) Quindi, la nullità parziale della lettera g) del contratto di fideiussione sottoscritto il 4.2.1986, implica l’accoglimento dell’eccezione di decadenza di cui all’art. 1957 c.c., formulata dall’opponente.”

⚖️ Il Tribunale qualifica il garante come consumatore, dichiara nulla la deroga all’art. 1957 c.c. e accoglie la decadenza del creditore, con revoca del decreto ingiuntivo.



Tribunale di Palermo, 13 maggio 2026, n. 3220, Est. Leone Fideiussione – consumatore garante – deroga art. 1957 c.c. – clausola vessatoria nulla – liberazione fideiussore – opposizione tardiva – revoca decreto ingiuntivo "Pertanto, l'opponente deve necessariamente essere qualificata come...

⚖️ Tribunale di Brindisi, 27 aprile 2026, Est. Marzo🏦 Mutui e finanziamenti – ammortamento francese – regime composto – ...
21/05/2026

⚖️ Tribunale di Brindisi, 27 aprile 2026, Est. Marzo

🏦 Mutui e finanziamenti – ammortamento francese – regime composto – costo occulto – inclusione calcolo TEG – usura

📜 “Più precisamente “nel caso de quo l’ammontare degli interessi è maggiore, con piano di ammortamento alla francese, rispetto a quello maturato con piano di ammortamento semplice per un importo pari a €. 128.833,02: detto importo costituisce un ulteriore costo “occulto” del credito”.

⚖️ Trattandosi di un costo aggiuntivo che corrisponde ad una componente remunerativa del credito, esso va incluso fra le componenti economiche che concorrono alla formazione del TAEG, ai fini della verifica del superamento dei limiti di soglia anti-usura. Nel caso in esame, la CTU ha accertato che, aggiungendo detta componente economica alle altre, il tasso di interesse corrispettivo effettivo al momento della pattuizione era pari al 10,453% e dunque superiore al limite di soglia anti-usura, che era 8,565%.

📉 Per effetto del superamento dei limiti di soglia anti-usura, fin dal momento della pattuizione del tasso convenzionale, e in forza di quanto stabilita dall’art. 1815, comma 2, c.c., deve affermarsi la nullità della clausola che stabilisce il tasso di interesse convenzionale; di conseguenza è nulla anche quella sul tasso di mora, regolata sulla base del tasso convenzionale.

💶 Alla società concedente il mutuo spetta quindi il solo rimborso della sorte capitale, con gli interessi legali di mora dalla scadenza di ciascuna rata eventualmente non corrisposta, oltre al rimborso delle spese pattuite per iscritto e degli oneri fiscali, con esclusione degli interessi di qualsiasi natura.



Tribunale di Brindisi, 27 aprile 2026, Est. Marzo Mutui e finanziamenti – ammortamento francese – regime composto – costo occulto – inclusione calcolo TEG – usura "Più precisamente "nel caso de quo l'ammontare degli interessi è maggiore, con piano di ammortamento alla francese, rispetto ...

⚖️ Tribunale di Chieti, Sez. Ortona, 20 aprile 2026, n. 48, Est. Turco🏦 Mutui e finanziamenti – assenza piano di ammorta...
20/05/2026

⚖️ Tribunale di Chieti, Sez. Ortona, 20 aprile 2026, n. 48, Est. Turco

🏦 Mutui e finanziamenti – assenza piano di ammortamento – mancanza ripartizione quote capitale e quote interessi – indeterminatezza – ricalcolo ex art. 117 TUB

📜 “Nel caso di specie manca, effettivamente, il riparto delle rate per capitali ed interessi.
Alla luce di quanto sopra, deriva – anche in questo caso – la nullità per indeterminatezza ex art. 1346 c.c. dell’oggetto della pattuizione relativa agli interessi convenzionali, con conseguente necessità di sostituire in luogo del tasso indeterminato effettivamente pattuito il tasso risultante dalla clausola sostitutiva di cui all’art. 117, comma 7, TUB.”



Tribunale di Chieti, Sez. Ortona, 20 aprile 2026, n. 48, Est. Turco Mutui e finanziamenti – assenza piano di ammortamento – mancanza ripartizione quote capitale e quote interessi – indeterminatezza – ricalcolo 117 tub "Nel caso di specie manca, effettivamente, il riparto delle rate per capit...

⚖️ Tribunale di Pisa, 28 aprile 2026, n. 458, Est. Pruneti💳 Carta credito revolving – clausola determinazione interessi ...
19/05/2026

⚖️ Tribunale di Pisa, 28 aprile 2026, n. 458, Est. Pruneti

💳 Carta credito revolving – clausola determinazione interessi – range minimo e massimo – indeterminatezza – nullità pattuizione – ricalcolo 117 TUB

📜 “Nel caso di specie, l’analisi, in contratto, delle condizioni applicabili alla Carta di credito revolving non consente di individuare criteri estrinseci oggettivi tali da rendere quantomeno determinabile il tasso di interesse, nell’ambito dei valori minimi e massimi indicati.

📜 Una clausola così pattuita è quindi nulla in considerazione dell’indeterminatezza e indeterminabilità del tasso di interesse in concreto applicabile

(…)

📜 Né il vizio di indeterminatezza è suscettibile di essere sanato ex post con la trasmissione della carta di credito revolving, in occasione della quale CP 1 [ .. .} avrebbe indicato il tasso in concreto applicato,

(…)

📜 Per quanto esposto, in accoglimento della domanda attorea deve dichiararsi la nullità della clausola di determinazione degli interessi dell’apertura di linea di credito con carta di credito revolving, e per l’effetto trova applicazione il tasso sostitutivo ex art. 117 TUB, settimo comma, ossia il tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro annuali emessi nei 12 mesi antecedenti alla data di stipula del contratto (…)”



Tribunale di Pisa, 28 aprile 2026, n. 458, Est. Pruneti Carta credito revolving – clausola determinazione interessi – range minimo e massimo – indeterminatezza – nullità pattuizione – ricalcolo 117 tub "Nel caso di specie, l'analisi, in contratto, delle condizioni applicabili alla Carta d...

Indirizzo

Piazza Velasca 8
Milan
20125

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