21/06/2026
COMUNICATO STAMPA
Firenze, 18 giugno 2026.
Scarperia, il Consiglio di Stato conferma: per gli NCC rimessa effettiva obbligatoria nel Comune che rilascia la licenza
Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, con la sentenza n. 4857 del 17 giugno 2026, ha rigettato l’appello proposto dalla società ..... e dal titolare della licenza NCC contro il Comune di Scarperia e San Piero e l’Unione Montana dei Comuni del Mugello, confermando la decadenza della licenza di noleggio con conducente per mancanza di rimessa nel territorio comunale.
La vicenda trae origine dal provvedimento del 4 settembre 2024 con cui il Comune di Scarperia e San Piero aveva dichiarato la decadenza della licenza NCC n. 62/2012, preso poi atto dal SUAP dell’Unione Montana del Mugello con atto del 17 settembre 2024, a seguito dell’accertata assenza di qualsiasi autorimessa nel Comune che aveva rilasciato l’autorizzazione, almeno nel periodo 1° maggio – 8 giugno 2024.
Il principio affermato
Il Consiglio di Stato ha ribadito che l’art. 3, comma 3, della legge 21/1992 impone al noleggiatore di avere la sede operativa e la rimessa principale nel territorio del Comune che rilascia l’autorizzazione, ammettendo rimesse in altri Comuni della stessa provincia o area metropolitana solo come “ulteriori” e di appoggio per servizi già acquisiti da quella rimessa, rispetto a quella comunale.
Secondo i giudici, la disponibilità di una rimessa nel Comune di Firenze – pur all’interno della medesima area metropolitana – non è sufficiente a rispettare il vincolo di territorialità se manca del tutto una rimessa nel Comune che ha rilasciato la licenza, nel caso di specie Scarperia e San Piero.
La sentenza richiama la consolidata giurisprudenza secondo cui l’attività di NCC deve mantenere un collegamento stabile con la rimessa situata nel Comune di appartenenza, dove va posta la sede operativa, dove si raccolgono le prenotazioni e da cui il servizio deve essere prevalentemente prestato a beneficio della comunità locale.
Nessun contrasto con Costituzione e diritto UE
Il Consiglio di Stato ha inoltre dichiarato manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dagli appellanti, confermando che il vincolo territoriale non viola né il principio di eguaglianza, né la libertà di iniziativa economica, né la libertà di circolazione degli utenti, in quanto espressione della natura locale del servizio, complementare e integrativa rispetto al trasporto pubblico e al servizio taxi.
Quanto al diritto europeo, la Sezione ha escluso il contrasto con l’art. 49 TFUE sulla libertà di stabilimento, sottolineando che l’obbligo di rimessa nel Comune non è un requisito soggettivo discriminatorio, ma un requisito oggettivo del servizio, giustificato da motivi imperativi di interesse generale (gestione del traffico, uso dello spazio pubblico, tutela dell’ambiente), in linea anche con la recente giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di NCC.
Un segnale chiaro contro la deregolamentazione
La pronuncia n. 4857/2026 assume un rilievo di grande importanza per tutti i Comuni e per l’intero comparto del trasporto non di linea, perché conferma la piena legittimità del vincolo territoriale e l’esigenza che gli NCC non diventino servizi “nomadi” privi di radicamento locale, che si concentrano solo nelle aree più redditizie, in concorrenza sbilanciata rispetto al servizio taxi.
Il Consiglio di Stato ribadisce che il noleggio con conducente non può soddisfare indistintamente richieste su tutto il territorio nazionale, ma deve mantenere un reale legame con il territorio e la comunità di riferimento che ha rilasciato l’autorizzazione, anche attraverso l’effettivo utilizzo della rimessa, e non una mera disponibilità formale.
Un grande lavoro dei tassisti fiorentini
“Non posso fare altro che rivolgere un plauso ai tanti tassisti, ma anche ai noleggiatori, che collaborano perchè stanchi di vedere su strada una sorta di vacanza legislativa delle norme in materia. Queste sono sì a tutela degli operatori regolari, ma in primis sono a tutela delle comunità locali affinché non vengano sistematicamente abbandonate da chi usa autorizzazioni amministrative rilasciate attraverso bando pubblico per una sorta di via libera a fare affari nei luoghi più redditizi del Paese, dimenticandosi la funzione pubblica che invece devono ricoprire. Questa attività di controllo oggi è difficilissima, e alcuni comuni, siano essi quelli emittenti che quelli ospitanti, l’hanno completamente dimenticata, ma la loro attività potrà essere aiutata da strumenti come il foglio digitale di servizio che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sta faticosamente tentando di produrre, dentro un quadro di continue resistenze a non applicare la legge per quello che dice” afferma Claudio Giudici, presidente nazionale Uritaxi.