Alaska Trasporti

Alaska Trasporti Alaska è una azienda di servizi specializzata nell'organizzazione ed esecuzione di trasporti su str

Alaska nasce nel 1986 come piccola azienda di trasporti su strada di prodotti alimentari deperibili e non. Fondata, sviluppata ed accudita interamente da donne, oggi è un'azienda leader nella gestione e organizzazione dei trasporti a temperatura controllata. Il nostro principale obiettivo è garantire la massima qualità e sicurezza nel trasporto dei prodotti alimentari. Siamo consapevoli della deli

catezza di questo tipo di trasporti e per questo motivo ci impegniamo a fornire un servizio affidabile ed efficiente, in grado di soddisfare le esigenze dei nostri clienti. Per garantire la massima qualità e sicurezza nei nostri trasporti, ci avvaliamo di un team altamente qualificato e di una flotta moderna ed efficiente. Inoltre, investiamo costantemente in tecnologie avanzate per il monitoraggio e il controllo dei veicoli e delle merci durante i trasporti.

Quest’anno la nostra azienda di logistica e trasporti celebra un traguardo importante: 40 anni di attività al servizio d...
11/03/2026

Quest’anno la nostra azienda di logistica e trasporti celebra un traguardo importante: 40 anni di attività al servizio del territorio, delle imprese e delle persone che ogni giorno si affidano a noi.
Quattro decenni rappresentano molto più di una semplice ricorrenza: sono il risultato di un percorso costruito con serietà, tenacia e senso di responsabilità, valori che hanno sempre guidato il nostro modo di operare. Fin dall’inizio abbiamo creduto in una logistica attenta non solo all’efficienza, ma soprattutto alle relazioni, ponendo al centro il cliente e il fornitore, considerati partner fondamentali di un progetto comune.
Nel corso degli anni non sono mancati momenti difficili. Le trasformazioni del mercato, le crisi economiche e le sfide quotidiane del settore dei trasporti hanno messo alla prova la nostra capacità di adattamento. Li abbiamo affrontati con determinazione, senza mai dimenticare chi camminava con noi: clienti, fornitori e collaboratori, mantenendo sempre fede agli impegni presi.
Questo anniversario è quindi anche l’occasione per esprimere un sentito ringraziamento ai nostri dipendenti, che con professionalità, competenza e dedizione hanno reso possibile la crescita dell’azienda. Il loro lavoro quotidiano rappresenta il vero valore aggiunto della nostra realtà e la base su cui continuiamo a costruire il futuro.
Con lo stesso spirito che ci ha accompagnato in questi 40 anni, guardiamo avanti con fiducia, pronti ad affrontare nuove sfide e a continuare a offrire un servizio affidabile, attento e rispettoso delle persone.

15/11/2016

INFO TRASPORTI INTERNAZIONALI

Svizzera – Il Consiglio federale elvetico ha rimodulato al
rialzo la tassa sul transito dei veicoli pesanti a partire
dall’inizio del 2017 (TTPCP). La Svizzera cerca di
scoraggiare ulteriormente il traffico su gomma, anche a
seguito della entrata in funzione della galleria ferroviaria
del San Gottardo prevista per dicembre.
Gli importi della tassa per un tragitto di 300 km con
veicoli fino a 40 tonn sono i seguenti:
372,00 Franchi svizzeri, per i veicoli Euro 0, 1, 2 e 3;
322,80 Franchi svizzeri, per i veicoli Euro 4 e 5;
273,60 Franchi svizzeri, per i veicoli Euro 6.
Per i veicoli Euro 6 non sarà più previsto lo sconto del 10
per cento (la riduzione resta confermata per i veicoli Euro
2 e 3 muniti di filtro anti particolato).

Russia – Istruzioni per il pagamento dei pedaggi –
La società che gestisce il sistema elettronico di
riscossione dei pedaggi in Russia (Platon) ha fornito le
istruzioni per agevolare le imprese italiane proprietarie di
veicoli di peso superiore a 12 tonnellate ad effettuare la
procedura di registrazione al sistema necessaria per
effettuare i relativi pagamenti.

Austria – Si rammenta che l’Austria ha deciso di
introdurre il divieto settoriale di transito in Tirolo sulla
A/12 (trattoKufstein – Langkampfen –
Innsbruck/Ampass) dall’1 novembre, nonostante il
parere contrario della Commissione Europea. Salvo
modifiche dell’ultima ora, il divieto riguarderà i veicoli
oltre le 7,5 tonnellate che trasportano rifiuti, pietre,
terre, materiale di risulta/detriti, legname in tronchi,
sughero, veicoli e rimorchi, minerali ferrosi e non
ferrosi, acciaio (ad eccezione dell’acciaio per cemento
armato e da costruzione per l’approvvigionamento di
cantieri edili), marmo e travertino, piastrelle in
ceramica. Sono esclusi dal divieto i veicoli Euro 6,
nonché alcuni particolari trasporti: in particolare,
potranno circolare i veicoli che caricheranno o
scaricheranno nei distretti di Immst, Innsbruck città e
periferia, Kufstein, Schwaz (c.d. “Kernzone”); inoltre i
veicoli che caricheranno e scaricheranno (viaggio di
andata e ritorno) nei distretti di Kitzbühel, Landeck,
Lienz (Ost Tirol), Reutte e Zell am See in Austria, Bad
Tölz-Wolfrathausen, Garmisch-Partenkirchen, Miesbach,
Rosenheim e Traunstein in Germania; Val Pusteria, Alta
Valle Isarco e Bassa Valle Isarco in Sudtirolo in Italia.
Infine non saranno soggetti a divieto i veicoli diretti
verso ovest con merce trasbordata da treni nello scalo
di Hall in Tirol, ovvero diretti verso est con merce
diretta ad essere trasbordata in treno nello scalo di
Wörgl (da provare con documentazione a bordo).

30/06/2016

La Brexit introdurrà importanti cambiamenti nell’ambito delle regole fiscali legate allo scambio di beni fra Gran Bretagna e Paesi UE. Con l’uscita dall’Europa, per la Gran Bretagna non varranno più le norme che regolano la libera circolazione delle merci. La rivoluzione riguarderà rimborsi, dazi sull’import, pagamenti alla dogana, controlli sulle merci, nonché l’applicazione dell’IVA, fattori di non poco conto. Fra i Paesi dell’Unione infatti non viene applicata l’IVA e non esistono dazi doganali sull’import ed export fra gli Stati Membri. Difficile per ora quantificare le conseguenze che certamente impatteranno su imprese e consumatori. Prendendo in considerazione solo il tema dell’e-commerce, in caso di transazione diretta, l’operatore UK dovrà obbligatoriamente nominare un rappresentante fiscale in uno degli Stati Membri. Ciò vale anche per i casi in cui si applicano il Moss (Mini one shop stop) o l’Oss (One shop stop). Obblighi che coinvolgeranno anche la cessione di beni materiali, le operazioni di installazione, montaggio e assemblaggio di un bene presso il cessionario residente in uno degli Stati Membri e alle cessioni di beni transfrontaliere.

28/06/2016

Per sollevare il committente di un vettore da
corresponsabilità è sufficiente il DURC?
27 giugno 2016
Ma i committenti dell’autotrasporto conoscono le normative relative
all'autotrasporto? Molti sì, ma di certo non tutti. Stando infatti agli ultimi dati da
quando nello scorso dicembre l’Albo degli autotrasportatori ha aperto il
database con cui verificare la regolarità contributiva delle imprese,
sono stati diversi diverse migliaia i committenti a usufruire del servizio, ma non
sono sicuramente tutti. Conviene quindi chiarire un paio di passaggi normativi
e, magari, farsi carico di segnalarli al proprio cliente, nel caso in cui gli siano
sfuggiti.
Il punto di partenza è la Legge di Stabilità 23 dicembre 2014, n. 190, quella
cioè che ha in parte rivoluzionato il settore e che soprattutto ha sottolineato
che il committente che si affida per il trasporto di merci a vettori non
in regola da punto di vista contributivo o rispetto alle disposizioni
relative all’esercizio della professione, ne diviene corresponsabile.
Se il secondo cioè non ha versati i contributi previdenziali o assicurativi o se
addirittura non ha proprio pagato i suoi dipendenti, anche il committente può
essere chiamato a risponderne. Ovviamente non in eterno, ma rispettando un
termine di prescrizione di un anno dalla cessazione del contratto di
trasporto.
Ma come fa un committente a sapere se un trasportatore in regola? La stessa
normativa ricordata rispondeva che, a questo scopo, fosse predisposta
dall’Albo degli autotrasportatori una piattaforma informatica, vale a dire un
database in cui riversare le banche dati di una serie di enti e
istituzioni coinvolte. E siccome in questo paese è più facile far parlare tra
loro gli animali che i sistemi informatici, l’Albo degli autotrasportatori ci ha
impiegato poco meno di un anno a mettere a punto il sistema.
In questo lasso di tempo, la stessa legge prevedeva che il committente
potesse tutelarsi chiedendo al trasportatore il DURC che attestasse la sua
posizione. E così in effetti si metteva al riparo. Ma dal momento in cui il
database dell’Albo è partito (e adesso peraltro gira sul suo rinnovato sito), la
richiesta di DURC è superata. Non basta cioè a mettersi al riparo dalla
corresponsabilità, ma c’è bisogno di accedere al sito in questione e verificare
di per se stessi la regolarità dell’impresa di autotrasporto alla quale intende
affidare il trasporto delle proprie merci.
Non si tratta di un dispetto che la norma vuol fare al committente: lo spettro
di regolarità coperto dal database dell’ampio è molto più ampio di
quello preso in considerazione da un semplice DURC. E quindi c’è
bisogno del primo e non soltanto del secondo. E qui c'è anche la risposta
(motivata) al quesito posto nel titolo.
Cosa deve fare allora il committente? Semplice: accedere all’indirizzo web
ricordato e registrarsi. A quel punto otterrà una password di accesso e,
tramite quella potrà effettuare il login all’area che lo interessa (chiamata
“regolarità imprese”).
Una volta inserito il PIN inviato dal sistema alla pec insieme alla matricola e alla
password, comparirà una finestra da compilare inserendo i dati dell’impresa di
autotrasporto per la quale si intende effettuare la ricerca di regolarità.

06/04/2016

Belgio nel caos: blocchi di trasportatori al confine per mancanza di apparecchi OBU
1 aprile 2016
Situazione di allarme in Belgio per l’autotrasporto. Da oggi è entrata in vigore una legge che obbliga i camionisti al pagamento di una tassa ecologica, calcolata sulla base dei chilometri percorsi sulle strade del Paese.
Gli autotrasportatori locali in rivolta hanno bloccato il traffico a qualche decina di chilometri a nord del confine con il Lussemburgo sull'autostrada E411, percorso centrale per il traffico che dalla Francia e dalla Germania porta verso Bruxelles e il porto di Anversa.
La nuova tassa deve essere pagata da tutti gli automezzi di peso superiore alle 3,5 ton espazia dai 7 ai 30 centesimi al chilometro in base alle emissioni del veicolo, al peso e alle strade che vengono percorse. Chi non si doterà dell'apparecchio elettronico necessario per il pagamento della nuova tassa sarà soggetto a una multa fino a 1.000 euro. La nuova imposta, secondo i sindacati di categoria, potrebbe pesare fino a 10.000 euro l'anno sul bilancio di un autotrasportatore locale.
Altre azioni di protesta con ripercussioni sulla circolazione si segnalano in diverse località del Paese, mentre manifestazioni analoghe si preannunciano anche in Francia e Olanda.
La situazione è ulteriormente aggravata dalla formazione, fin da stamattina, di lunghe colonne di camion fermi al confine tra Belgio e Paesi Bassi, causate appunto dall'introduzione del nuovo sistema di pagamento telematico di strade e autostrade. L'apparecchio OBU, necessario per potersi spostare sulle strade belghe, è infatti difficile da trovare e si lamentano numerosi malfunzionamenti e carenze nel servizio di assistenza dei call center di Satellic, l’organismo che gestisce il nuovo sistema.

22/03/2016

DISPOSIZIONI ATTUATIVE IN MATERIA DI
DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE I SERVIZI
DI TRASPORTO INTERNAZIONALE
Nell’ottica di combattere il fenomeno del cabotaggio
abusivo, la Legge di Stabilità 2016, colmando un vuoto
legislativo, ha introdotto, a far data dallo scorso 1°
gennaio, un nuovo articolo 46 ter alla Legge n. 298/74,
con il quale viene istituito l’obbligo generalizzato, durante
l'effettuazione di un trasporto internazionale di merci, di
esibire agli organi di controllo la prova documentale
relativa al trasporto stesso. Il Ministero dei Trasporti e
dell’Interno hanno diramato una circolare esplicativa,
indirizzata ai propri organi ispettivi, al fine di uniformarne
l’azione.
Campo di applicazione. La disposizione si applica a
qualsiasi tipo di trasporto internazionale di merci, sia in
conto proprio che di terzi, sia in ambito UE che extra UE,
con origine o destinazione in Italia ovvero nel caso in cui
l’Italia sia solo paese di transito.
Restano ferme le disposizioni dell'articolo 46 bis della
Legge 298/74, per quanto riguarda la documentazione
necessaria per i trasporti in regime di cabotaggio
effettuati da vettori comunitari e le relative sanzioni in
caso di mancata esibizione dei relativi documenti e
pertanto in tal caso non scattano le sanzioni dell’art. 46
ter ma quelle del 46 bis.
Documentazione richiesta. Oggetto del controllo è
qualsiasi documento che obbligatoriamente o per regola
o per consuetudine internazionale sia accompagnatorio
delle merci. Il documento di trasporto, che deve trovarsi
a bordo del veicolo durante il trasporto internazionale,
può essere costituito da qualsiasi documento
amministrativo, fiscale o doganale, ovvero da documenti
specifici che accompagnano le merci sottoposte a
particolari regimi fiscali, sanitari o di sicurezza (es. CMR,
DDT, ADR, etc). Al suo interno devono essere presenti,
almeno, la tipologia e quantità della merce, il luogo di
carico e scarico, l’indicazione del vettore o sub-vettore
che effettua il trasporto.
Mancanza momentanea del documento di
trasporto. Si applica la sanzione pecuniaria
amministrativa, che va da 400 a 1.200 euro, al
conducente che non è in grado di documentare il
trasporto, oltre al fermo amministrativo del veicolo che è
restituito al conducente, al proprietario o al legittimo
detentore, ovvero a persona da essi delegata, solo dopo
che sia stata esibita la predetta documentazione ovvero,
in mancanza, al massimo trascorsi 60 giorni dalla data
dell’accertamento. Il presupposto per l’applicazione di tale
sanzione è determinato dal fatto che il documento di
trasporto esista ed è stato compilato, ma al momento del
controllo non si trovi a bordo del veicolo.
Mancata o incompleta compilazione del
documento di trasporto. E’ prevista l’applicazione di
una sanzione amministrativa pecuniaria, da 2.000 a 6.000
euro, nel caso in cui il veicolo sia stato posto in
circolazione privo della prova documentale di cui sopra,
ovvero anche nel caso in cui la documentazione stessa
non sia stata conformemente compilata ma, tuttavia, da
altri elementi contenuti in altri documenti si riesca
comunque a dimostrare l’effettiva relazione di traffico
(non sono indicate le generalità del destinatario, del
mittente oppure il documento di trasporto non sia
sottoscritto). Qualora l'omessa o incompleta compilazione
determini, viceversa, l'impossibilità' di verificare la
regolarità del trasporto internazionale di merci oggetto
del controllo (non è indicata la tipologia e quantità di
merce, il luogo di carico o scarico oppure il vettore/sub
vettore), si applicano le sanzioni per il trasporto abusivo
di cui all'articolo 46, commi primo e secondo della Legge
n. 298/1974 (sanzione da 2.065 a 12.394 euro e fermo
del veicolo per 3 mesi).
Disposizioni procedurali valide per tutti gli illeciti
dell’articolo 46 ter. Tutte le infrazioni sono contestate
al conducente; qualora ne ricorrano i presupposti
possono essere chiamati a rispondere, a titolo di concorso
negli illeciti, anche il vettore o altri soggetti tenuti alla
compilazione della documentazione. Si applicano, a
seconda dei casi, le procedure previste dall’art. 207 e 214
del c.d.s. in materia di pagamento delle sanzioni ovvero
del fermo amministrativo.
Concorso delle violazioni con altre norme che
disciplinano i documenti di trasporto. Quando la
mancanza del documento di trasporto o la sua incompleta
compilazione sono oggetto di sanzioni previste da altre
norme amministrative, fiscali o doganali, tali sanzioni si
applicano in concorso con quelle previste dal 46 ter, in
quanto aventi diversa oggettività giuridica e destinate a
tutelare interessi giuridici diversi, quali ad esempio per le
violazioni al trasporto di merci pericolose, di sostanze
alimentari, di animali vivi, etc.

21/03/2016

Divieti di Circolazione
Mezzi Pesanti - Calendario 2016
Prossimo Blocco: 25 Marzo 2016 (14-22)

Nei giorni indicati vige il divieto di transito sull'autostrada per i veicoli e i complessi di veicoli per trasporto di cose con massa complessiva (limite autorizzato) superiore a 7,5t anche se scarichi
25 marzo (14-22)
26 marzo (09-16)
27 marzo (09-22)
28 marzo (09-22)
03 aprile (09-22)

08/03/2016

TRASPORTI INTERNAZIONALI. LE NUOVE SANZIONI PREVISTE IN CASO DI ASSENZA DEL
DOCUMENTO DI TRASPORTO.
La circolare interministeriale del Ministero dell’Interno e dei Trasporti fornisce i primi chiarimenti
sul nuovo art. 46-ter della L. 298/74 introdotto dalla Legge finanziaria 2016.
La normativa, entrata in vigore dal 1° Gennaio 2016, è stata introdotta a seguito dell’abrogazione
della scheda di trasporto.
Si applica nei casi di trasporti internazionali in conto proprio o in conto terzi con partenza e arrivo in
Italia oppure quando l’Italia è un paese di transito del trasporto internazionale.
Il nuovo art. 46-ter del D.Lgs. 298/74 prevede tre tipi i illeciti:
a) Mancata presenza a bordo del mezzo di un documento di trasporto
b) Mancata compilazione di un documento di trasporto
c) Irregolare compilazione di un documento di trasporto
Documento di trasporto
Per documento di trasporto si intende qualsiasi documento amministrativo, fiscale o doganale oppure
i documenti richiesti da regimi particolari (es. certificati fitosanitari).
Non esiste un modello tipo come nel caso della scheda di trasporto e non sono nemmeno definiti i
contenuti minimi di tale documento.
Secondo la circolare tuttavia il documento deve riportare i seguenti elementi essenziali:
• tipologia merce
• quantità merce
• luogo di carico
• luogo di scarico
• indicazione del mittente
• indicazione del destinatario
• indicazione del vettore e di eventuale subvettore
• sottoscrizione del documento
Sono considerati validi i più comuni documenti utilizzati nella prassi commerciale come:
− Cmr
− Ddt
− Certificati sanitari
− Certificati veterinari
− Certificati fitosanatari
− Documenti amministrativi o formulari per rifiuti
Mancata presenza a bordo
E’ il primo illecito previsto dal primo comma dell’art. 46-ter.
Si applica quando il conducente del mezzo, durante un controllo su strada, non è in grado di esibire
la documentazione relativa al trasporto della merce.
In questi casi è previsto il pagamento di una sanzione pecuniaria da 400 euro a 1.200 euro.
Inoltre è disposto il fermo amministrativo del mezzo che sarà restituito solo dopo l’esibizione del
documento mancante e comunque dopo 60 giorni dalla data di accertamento della violazione.
L’esibizione del documento mancante può avvenire sia con trasmissione in originale che in formato
elettronico.
Se successivamente all’accertamento della violazione non viene esibito il documento richiesto
saranno applicate la sanzioni più gravi previste nei casi di mancata o irregolare compilazione del
documento.
Mancata compilazione del documento
Illecito più grave soggetto ad una duplice sanzione.
In questi casi è disposto il pagamento di una sanzione pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro.
Inoltre nel caso di impossibilità di verificare la causale e la regolarità del trasporto ed in particolare
di impossibilità di accertare la presenza degli elementi essenziali richiesti si applicherà la sanzione
amministrativa del fermo del veicolo per 3 mesi.
Irregolare compilazione del documento
L’illecito comporta l’applicazione di una eventuale duplice sanzione.
In questi casi è disposto il pagamento di una sanzione pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro.
Inoltre nel caso di impossibilità di verificare la causale e la regolarità del trasporto ed in particolare
di impossibilità di accertare la presenza degli elementi essenziali richiesti si applicherà la sanzione
amministrativa del fermo del veicolo per 3 mesi.
Procedure
La circolare fornisce inoltre i seguenti chiarimenti:
a) Le violazioni sono contestate al conducente del veicolo. Tuttavia anche il vettore ed i soggetti
tenuti alla regolare compilazione possono essere chiamati a rispondere degli illeciti secondo
le regole del concorso di persone. Perciò anche questi soggetti possono essere destinatari di
autonomi verbali di contestazione. Tale affermazione può far intendere che anche le imprese
associate potrebbero, di riflesso, essere destinatarie di addebiti per le violazioni compiute in caso
di mancata o irregolare compilazione dei documenti;
b) Il pagamento della sanzione pecuniaria deve essere effettato mediante versamento con modello
F23. Copia della ricevuta di pagamento deve essere fatta pervenire all’organo accertatore;
c) Se il veicolo è immatricolato all’estero si applica la procedura definita dall’art. 207 del Codice
della Strada che prevede la possibilità di pagare una sanzione in misura ridotta oppure di versare
una somma a titolo di cauzione. Se il conducente non si avvale dell’una o dell’altra possibilità il
veicolo è trattenuto in stato di fermo amministrativo;
d) Le sanzioni previste dall’art. 46-ter non escludono la possibilità di applicazione in concorso di
altre sanzioni previste da normative speciali amministrative, fiscali o doganali come ad esempio
quelle previste dall’art. 17 della legge 283/62 per il trasporto di sostanze alimentari
Controlli
I controlli verranno effettuati in via sperimentale nelle regioni Emilia Romagna, Veneto e Puglia e
saranno poi estesi al resto del paese e potranno essere eseguiti da tutti gli organi di polizia statale o
locale preposti e quindi:
− Polizia stradale;
− Carabinieri;
− Guardia di Finanza;
− Corpo forestale dello Stato;
− Corpi o Servizi di polizia municipale;
− Corpi o Servizi di polizia provinciale

03/03/2016

Omicidio stradale, pene inasprite per i trasportatori
Normativa
Marzo 03 2016

Dal Senato via libera definitivo alle nuove norme per i casi di omicidio stradale.
Con l’approvazione di ieri pomeriggio in Senato, pene più severe per gli automobilisti
colpevoli di omicidio.
Resta in vigore la pena già prevista per Legge da 2 a 7 anni in caso di omicidio su strada, ma
la nuova norma approvata in Parlamento introduce nuove sanzioni per i casi più gravi.
Chiunque, al volante in grave stato di ebbrezza (tasso alcolemico oltre 1,5 grammi per litro)
o sotto l'effetto di droghe, provochi per colpa la morte di una persona, rischia da 8 a 12 anni di carcere.
Da 5 a 10 anni, invece, per chi causa un incidente mortale guidando con tasso alcolico compreso tra 0,8 g/l e 1,5 g/l, o assumendo condotte particolarmente gravi (velocità eccessiva, guida contromano, sorpassi pericolosi, infrazioni ai semafori).
Queste le principali novità, ma non è tutto.
Il Disegno di Legge introduce altre importanti modifiche, elencate qui di seguito.
Omicidio causato da conducenti di mezzi pesanti
Pene più gravi in caso di omicidio stradale per gli autotrasportatori ubriachi al volante.
Infatti, chi procura per colpa la morte di una persona nell'esercizio professionale dell'attività di trasporto di persone o cose, rischia da 8 a 12 anni di reclusione, se si trovava in stato di ebbrezza, con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l.
Lesioni stradali
Se il guidatore è ubriaco (oltre 0,8 g/l) o drogato, rischia da 3 a 5 anni di carcere se causa lesioni gravi a terzi e da 4 a 7 anni per quelle gravissime.
Se il tasso alcolemico è inferiore a 0,8 g/l, o se l’incidente è dovuto a manovre pericolose, la condanna oscillerà da 18 mesi a 3 anni per lesioni gravi, da 2 a 4 per quelle gravissime.
Fuga del conducente
In questo caso, la pena aumenta da un terzo a due terzi. Inoltre la condanna non potrà essere inferiore a 5 anni per l’omicidio e a 3 anni per le lesioni.
Ulteriori aggravanti se l’incidente provoca la morte o la lesione di più persone.
La sanzione diminuisce fino alla metà se lo scontro è avvenuto anche per colpa della vittima.
Ritiro della patente
Se arriva la condanna o il patteggiamento, la patente viene revocata al conducente.
La si potrà riavere solo dopo 15 anni, in caso di omicidio, o dopo 5 anni, per lesioni.
Aumenti esponenziali per le infrazioni più gravi. Per esempio, se il conducente è fuggito dal luogo dell’incidente, il tempo di interdizione dalla patente sarà di 30 anni.
Prescrizione
La nuova normativa prevede il raddoppio dei tempi di prescrizione.
Inoltre, se il conducente sotto effetto di stupefacenti o alcol viene colto in flagrante, scatta l’arresto immediato.

http://www.trasportonotizie.com/index.php

03/03/2016

Allerta n. 048/2016 attivazione fase di attenzione criticità idraulica, vento, stato del mare, neve – EMILIA ROMAGNA
Dalle ore 21:00 del 02/03/2016 per 27 ore nelle province di RIMINI, PARMA, REGGIO EMILIA, CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA, RAVENNA, PIACENZA, MODENA, FORLI'-CESENA, FERRARA

Indirizzo

Via Dismano, 4583
Cesena
47522

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